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Il prestito, ai giorni nostri, è una delle principali soluzioni a cui fanno ricorso molte persone per cercare di affrontare le spese importanti (per l’acquisto di beni di un certo valore), ma anche quelle di secondaria rilevanza. Sono davvero tanti i motivi per cui oggi i consumatori fanno richiesta di un prestito personale: l’acquisto di una macchina, una vacanza, i mobili nuovi, prestazioni sanitarie specialistiche, eccetera..
Il prestito con la formula della “cessione del quinto dello stipendio” viene molto usata dai soggetti che sono lavoratori dipendenti (sia di enti pubblici che privati) in forza ad  un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, la cessione del quinto viene elargito anche a lavoratori autonomi e lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a progetto,  a patto che il prestito non abbia una durata non superiore a quella del rapporto di lavoro.  Infine, anche i pensionati possono beneficiare di un finanziamento contro la cessione del quinto della pensione.
Di solito, questa tipologia di finanziamento dura come minimo due anni e, al massimo, può arrivare a dieci anni. Se il prestito personale è stato elargito a soggetti pensionati, il prestito deve essere estinto entro l’ottantacinquesimo anno di età del beneficiario, anche se bisogna dire che vi sono alcuni enti eroganti che possono anche prevedere che il finanziamento venga rimborsato entro il novantesimo anno del soggetto richiedente. Quando un soggetto stipula un contratto di credito al consumo secondo la formula del quinto dello stipendio ogni mese deve esattamente restituire mediante pagamento rateale proprio un quinto del proprio compenso che viene addebitato direttamente addebitato sulla propria busta paga.
Una delle peculiarità del prestito personale con cessione del quinto dello stipendio è che il datore di lavoro è tenuto ad accettare la richiesta del dipendente di questo tipo di finanziamento.
L’obbligo di trattenere ogni mese l’ammontare che corrisponde alla rata da versare deve essere rispettato per il tutto il periodo del finanziamento. Se il rapporto di lavoro dovesse cessare o si verifica una sospensione della busta paga, il datore di lavoro può bloccare la corresponsione della rata.
Il datore di lavoro si incarica di versare mensilmente la rata ma non è per nulla obbligato verso l’azienda nel coso in cui il debitore tenga un comportamento non del tutto ottemperante agli obblighi contemplati nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti. In caso di licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro può trattenere le somme che, in un secondo momento, devono essere versate in favore dell’ente erogante, al fine di estinguere in toto o in parte il debito contratto dall’ex dipendente.

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