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ELEMENTI TIPICI DEL CONTRATTO

Uno degli schemi contrattuali più in uso nel mondo dei finanziamenti e del credito al consumo è quello del prestito personale. Nel nostro tempo, sono diversi i motivi che spingono i soggetti a fare domande di prodotti finanziari e, per tale ragione, in questo articolo, seppur  in modo schematico, ci occuperemo di analizzare gli elementi essenziali di un contratto di credito al consumo per mezzo del quale viene concesso un prestito personale. Secondo quanto viene stabilito dalle norme in materia di credito al consumo, il contratto deve presentare un forma ben precisa: deve essere presentato in forma scritta.
Se l’accordo tra le parti contraenti dovesse presentare questo vizio di forma, sarebbe privo di efficacia giuridica, in quanto nullo. Ecco quali sono, in sintesi, gli elementi che tale schema deve necessariamente contenere per esplicare i propri effetti giuridicamente rilevanti ed entrare nel mondo del diritto:

– I dati completi che identificano in modo esauriente le parti contraenti sul piano civile e fiscale: da un lato il creditore (l’ente erogante), dall’altro il debitore (il soggetto che ha richiesto il prestito).

– L’importo totale del prestito.

– Il TAN, cioè il tasso annuo nominale praticato dall’istituto erogante.

– Il TAEG, cioè il tasso annuo nominale effettivo globale praticato dall’istituto erogante.

– Il TAEG deve essere calcolato escludendo l’importo e la causale degli oneri.

– Devono essere inclusi gli oneri di mora e ogni condizione praticata.

– Deve essere indicata la modalità di erogazione del prestito personale.

– Il numero delle rate previsto dal piano di ammortamento ed il termine della loro scadenza.

– Le garanzie che sono state richieste dall’ente erogante.

– le modalità mediante le quali esercitare il diritto di  recesso.

Una delle prime cose che un soggetto, che intende richiedere un prestito, deve prendere in considerazione è il tasso di interesse. Come abbiamo visto sopra, vi sono due tassi d’interesse in ogni contratto di credito al consumo: il TAN ed il TAEG. Il Tasso annuo effettivo globale (che comprende tutte le spese che il consumatore deve pagare) deve essere sempre indicato obbligatoriamente per legge.
Inoltre, bisogna avere presente che il Taeg non comprende le spese che sono ritenute facoltative che sono quelle che non sono previste dall’istituto erogante. Non vanno considerate nel computo del Taeg i bolli, le tasse e altri oneri tributari che vengono introdotti dall’ente che eroga il servizio di finanziamento.
Il costo della polizza assicurativa può pure non essere sostenuto, in quanto si tratta di un servizio non essenziale ma, che in media, viene acquistato da buona parte dei consumatori.

 

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