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MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA: CONSEGUENZE, DISCIPLINA E TUTELA

Quando il debitore, che ha stipulato un contratto di credito al consumo al fine di ottenere un prestito personale e che non paga almeno una rata mensile, non adempie alle obbligazioni che trovano fonte nello schema contrattuale stesso, è soggetto a delle conseguenze che penalizzano la propria sfera giuridica.
Una delle prime conseguenze è l’incremento del tasso di interesse che viene maggiorato dalla mora (che è una sorta di penale da pagare per non aver ottemperato alle scadenze previste dal contratto sottoscritto dal debitore). Immediatamente, se il debitore dovesse risultare recidivo (che non ha corrisposto diverse rate mensili)  viene inserito, mediante un sistema di comunicazione telematica condiviso da tutti gli istituti di credito e finanziari,  nel registro dei cosiddetti  “cattivi pagatori”.
In questo modo, la reputazione del debitore viene compromessa, in quanto egli diventa agli occhi dei presenti ed  eventuali futuri finanziatori  un  soggetto poco affidabile.
Ciò, in un prossimo futuro, potrebbe incidere negativamente sul soggetto qualora richieda nuovi prestiti, in quanto potrebbe trovare maggiori difficoltà nel conseguirli da parte di nuovi enti finanziatori.
Inoltre, bisogna dire che, nel momento in cui non viene pagata una rata, l’istituto erogante ha il diritto di sciogliere il contratto ed il debitore è tenuto sostenere tutti gli oneri che derivano dal suo mancato adempimento: spese generali, spese penali, spese amministrative e di gestione per il recupero crediti.
Un atto pubblico, per mezzo del quale viene pubblicamente dichiarato il nome del debitore inadempiente, è il protesto. Lo scopo di questo atto è di conferire delle tutele giuridiche a tutti coloro i quali hanno dei rapporti economici con il soggetto protestato, il quale non ha la possibilità di accedere al credito.
Dal 1995, gli ufficiali levatori comunicano alla Camera di Commercio presente nel territorio l’elenco di tutti i soggetti protestati, i quali rimangono iscritti in un’apposita lista per circa 5 anni.
La cancellazione dalla lista può avvenire, in un secondo momento, presentando un’istanza al tribunale per poter acquisire di nuovo l’abilitazione ad emettere assegni. Con l’atto pubblico del protesto è possibile esperire un’azione di regresso a cura del portatore del titolo verso il soggetto obbligato di regresso.
Nel momento in cui si presenta l’atto pubblico del protesto, cominciano a prodursi gli effetti giuridicamente rilevanti dell’inadempimento che rientrano nell’ambito della responsabilità civile del contraente.
Gli effetti principali sono l’insorgenza di interessi di mora, la possibilità di esperire un’azione di recupero mediante pignoramento che consenta al creditore di realizzare le proprie ragioni di credito.

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