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STRUTTURA DELL’OPERAZIONE

Il mercato del credito al consumo, negli ultimi anni, ha registrato una forte espansione per via un incremento crescente nel tempo di prodotti finanziari da parte dei consumatori.
Il prestito personale rappresenta la categoria di prodotti finanziari più in uso e che prevede l’erogazione di un finanziamento da parte di un ente erogante in favore di un soggetto richiedente, il quale s’impegna, una volta sottoscritto il contratto di finanziamento, a restituire la somma di denaro presa in prestito e a sostenere gli oneri derivanti dall’indebitamento rappresentati dal tasso d’interesse. In estrema sintesi, facendo riferimento alla natura del prestito personale, possiamo dire che i prestiti personali non sono finalizzati all’acquisto di un determinato bene o servizio e, pertanto, il richiedente non è tenuto a dare una giustificazione circa la modalità di impiego della somma che forma oggetto del contratto di credito al consumo stipulato con l’ente erogante. Adesso, invece, ci occupiamo di analizzare la struttura dei prestiti personali indicando quali sono i sui principali elementi.  Il primo elemento di cui parliamo è la rata. Il suo ammontare è stabilito tenendo conto di alcuni parametri che possono arrivare alla soglia massima del quinto dello stipendio del soggetto richiedente. Tale elemento che è inserito nel contratto di credito al consumo rimane fisso per tutto il periodo di durata del piano di ammortamento, tranne che per il caso in cui si tratti di un rinnovo ante termine che può avere luogo solo se sono passati i 2/5 del periodo di ammortamento stesso che è pari al suo 40%. Altro elemento che fa parte della struttura di questa forma di prestito è la durata del finanziamento. Esso può essere spalmato al massimo nell’arco di 120 mensilità. Infine, vi è il tasso d’interesse che, in realtà, si divide in Tasso annuale nominale e Tasso annuo effettivo globale. Il primo (il TAN) è un tasso che, nel corso del periodo di durata del finanziamento, rimane fisso. Nel Tasso annuo effettivo globale, invece, sono inclusi tutti i costi che il debitore dovrà sostenere per la gestione del prestito, come gli oneri amministrativi, i premi assicurativi e gli oneri d’indebitamento. Secondo quanto è stabilito dal D.P.R. 180/50, quando si stipula un contratto di finanziamento con la formula della “cessione del quinto dello stipendio”, vi è l’obbligo di acquistare una polizza assicurativa che dia una giusta copertura e che sia funzionale a conferire la tutela di cui necessita l’istituto di credito erogante sia nel caso di decesso del debitore che nel caso di perdita del lavoro.

 

 

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